Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del
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6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio
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3. L' informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
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, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
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causa, di un trattamento; g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d' ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
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state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
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dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in